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2006/95/CE "Bassa Tensione" |
La Direttiva 2006/95/CE modifica e abroga la Direttiva 73/23/CEE (recepita in Italia con la Legge 791 nel lontano 1977, si trattò della prima direttiva "nuovo approccio" che portò alla diffusione della marcatura CE).
La 73/23, meglio nota come direttiva Bassa Tensione stabiliva i criteri di sicurezza che i materiali, le apparecchiature e le macchine alimentate elettricamente dovevano possedere per essere immesse sul mercato. Essa è stata a lungo utilizzata per la certificazione CE degli apparecchi il cui tipo di rischio è prevalentemente di natura elettrica. La 73/23 considerava tutti i rischi legati all'uso di apparecchiature elettriche, quindi anche taluni rischi di natura meccanica, pur essendo principalmente destinata a quei prodotti dove il rischio elettrico è predominante.
La nuova 2006/95/CE non introduce novità sostanziali, fatte salve le prescrizioni di adeguamento con le norme armonizzate e l'invito al loro recepimento in fase progettuale.
Ai fini della presente direttiva per «materiale elettrico», si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II (vedere più sotto).
La direttiva 73/23/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V, parte B (in Italia tale recepimento è avvenuto con DL nel 2007).
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
ALLEGATO I
Elementi principali degli Obiettivi di Sicurezza del Materiale Elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
1. Requisiti generali
- Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
- Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.
- Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
- Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:
- le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
- non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
- le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
- l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
- presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
- sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
- nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.
L 374/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006
ALLEGATO II
Materiali e fenomeni esclusi dal campo d'applicazione della presente Direttiva
- Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione.
- Materiali elettrici per radiologia e uso clinico.
- Parti elettriche di ascensori e montacarichi.
- Contatori elettrici.
- Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.
- Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici.
- Disturbi radioelettrici.
- Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri.
27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 374/15
ALLEGATO III
Marcatura CE di Conformità e Dichiarazione CE di Conformità
A. Marcatura CE di conformità
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
B. Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- descrizione del materiale elettrico;
- riferimento alle norme armonizzate;
- eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità;
- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
L 374/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006
ALLEGATO IV
Controllo interno della fabbricazione
- Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una autodichiarazione scritta di conformità.
- Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.
- La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva.
Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene:
- la descrizione generale del materiale elettrico;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della direttiva qualora non siano state applicate le norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- le relazioni sulle prove effettuate.
- Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
- Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.
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