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L'allegato VIII della nuova DM |
Se l'analisi dei rischi svolta dal fabbricante o dal suo mandatario conformemente all'allegato I stabilisce che la direttiva non produce alcun effetto utile in materia di sicurezza e tutela della salute, si applica la procedura seguente:
- Il fabbricante o il suo mandatario appone su ogni macchina la marcatura “CE”.
- Il fabbricante o il suo mandatario conserva l'analisi dei rischi per 10 anni a partire dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina, se si tratta di una produzione in serie. L'analisi deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini di controllo.
- Non è necessario redigere un attestato di conformità CE, né conservare il fascicolo tecnico completo.
Il fabbricante dovrà effettuare tutte le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori, o sull’intero prodotto, per stabilire se esso, in conseguenza della sua struttura, potrà essere montato e messo in servizio in condizioni di sicurezza.
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