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| La direttiva di prodotto non sopprime, ma completa il passato |
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Sfogliando i testi normativi ci accorgiamo che già prima della risoluzione UE del 7 maggio 1985 esistevano norme definibili vecchio approccio quale, ad esempio, la vecchia direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE, "recuperata" al Nuovo Approccio dalla 93/68/CEE, che al suo interno contiene il dettaglio delle specifiche tecniche alle quali occorre tuttora attenersi per redigere il FTC di un prodotto elettrico; specifiche che invece non troviamo nelle direttive Nuovo Approccio (es. nella 2006/42/CE), le quali rimandano di continuo a norme tecniche armonizzate o, in assenza di esse, a norme nazionali. Le direttive di prodotto Nuovo Approccio demandano l’interpretazione tecnica dei requisiti essenziali alle norme armonizzate europee. In assenza di norme armonizzate occorrerà fare riferimento a norme nazionali, l’osservanza delle quali, pur non comportando la presunzione di conformità ai requisiti essenziali, attesta lo sforzo del fabbricante di adeguarsi ad una misura di prevenzione comunque riconosciuta. Nel FTC non sarà perciò sufficiente citare la direttiva di prodotto Nuovo Approccio di riferimento, ma andranno previsti anche i riferimenti alle specifiche tecniche utilizzate. Beninteso che, qualora il prodotto facesse riferimento ad un settore produttivo non ancora normalizzato (o per particolari esigenze aziendali adeguatamente argomentate) nel FTC andranno elencate le metodiche costruttive, non normalizzate, utilizzate. Per un quadro esaustivo delle norme armonizzate di riferimento è utile la consultazione della pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della DM (Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa alle Macchine modificata dalla direttiva 98/79/CE e infine dalla 2006/42/CE). Una direttiva di prodotto Nuovo Approccio è volontaria e, qualora essa non sia stata adeguatamente recepita, non si sostituisce allo strumento legislativo nazionale; spesso però la direttiva di prodotto orienta il fabbricante armonizzando, ove possibile, la normazione pregressa e attingendo alla letteratura tecnica preesistente. Le norme armonizzate non sono obbligatorie, ma in fase di progettazione del prodotto esse facilitano l'ottenimento di tutti i R.E.S garantendo la presunzione di conformità CE ai requisiti essenziali di sicurezza, che altrimenti andrebbero dimostrati e opportunamente documentati. |