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| Le norme di "buona tecnica" |
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Solitamente la modifica di una specifica tecnica, o l'elaborazione di una nuova, è tesa al miglioramento di un aspetto della sicurezza trascurato o poco conosciuto; perciò, per poter rientrare nello "stato dell'arte" normativo, sarà necessario applicare al prodotto la nuova norma migliorata. Nel caso di aggiornamenti, che comportano sì una più dettagliata definizione degli aspetti legati alla sicurezza, ma senza che vi sia una sostanziale riduzione delle situazioni di rischio rispetto alla progettazione originaria, l’adeguamento non sarà vincolante. Se il prodotto era stato progettato nel pieno rispetto delle specifiche tecniche preesistenti, qualora attraverso una nuova analisi dei rischi, operata sulla base della nuova norma, esso non mostrasse situazioni di pericolo irrisolte, l’adeguamento alla nuova norma sarà superfluo e non giustificato. Difatti, se al momento della costruzione il prodotto era sicuro, ed esso rimane sicuro anche dopo il nuovo recepimento normativo, non potrà essere giudicato "anomalo" soltanto perché ci si trova in presenza di una nuova norma, o l'evoluzione di una precedente specifica tecnica. |