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| L'attestato CE |
Al termine della progettazione del prodotto e una volta soddisfatti i seguenti requisiti:
In taluni casi dovremo sottoporre il prodotto, unitamente al FTC e al MU, ad un Organismo Notificato che dovrà rilasciare l'Attestato di Esame CE di Tipo per il prodotto. Nella maggioranza dei casi, il fabbricante, al fine di determinare la sicurezza del proprio prodotto, utilizzerà le norme armonizzate; in tal caso sarà sufficiente compilare la dichiarazione CE di conformità, apporre la marcatura CE (fatti salvi i componenti di sicurezza) e conservare il FTC. Se viceversa il prodotto non sarà conforme alle norme armonizzate occorrerà sottoporlo all'esame CE di tipo presso un Organismo Notificato. Quest'ultima procedura è comunque sempre obbligatoria per quegli apparecchi che rientrano nella DM elencate nell'Allegato IV. Dopo aver proceduto alla Dichiarazione di Conformità, vista e sottoscritta dal fabbricante, o aver ottenuto l'attestato dall'ON, saremo autorizzati ad applicare sul prodotto la marcatura CE unitamente alla targa caratteristiche, indelebile (il requisito allude ad una resistenza normale alla cancellazione) e applicata in posizione ben accessibile. Scorrendo la lista delle tipologie di prodotti "Macchine" previste nell'Allegato IV della 2006/42/CE rischiamo di incorrere nell'equivoco che il prodotto, non essendo presente in elenco, non necessiti di marcatura CE. Per i prodotti che non compaiono nell'elenco dell'Allegato IV della 2006/42/CE è sufficiente procedere alla autodichiarazione di conformità; se il prodotto rientra invece tra quelli elencati nell'Allegato IV, occorrerà sottoporlo all'esame da parte di un ON. Una volta applicata la marcatura CE implica che la persona fisica o giuridica che ha effettuato o fatto effettuare l'apposizione si è accertata che il prodotto - sottoposto alle appropriate procedure di valutazione di conformità - è conforme a tutte le direttive di prodotto comunitarie che vi si applicano. Qualora un prodotto industriale fosse oggetto di più direttive riguardanti diversi aspetti che prevedono la marcatura CE, quest'ultima indica che il prodotto è conforme alle disposizioni di tutte le direttive applicabili. Viceversa, qualora una o più direttive di prodotto lascino la scelta al fabbricante, nel corso di un periodo transitorio, del regime da applicare, la marcatura CE indica la conformità alle disposizioni delle sole direttive applicate dal fabbricante. In questo caso, i riferimenti delle direttive applicate vanno registrate sul FTC e inserite nel MU che accompagna il prodotto. Viene quindi sancito quanto già detto in precedenza, e cioè che l'autorità "presume" non conforme il prodotto fino a che il fabbricante non dimostra con il FTC la sicurezza del prodotto immesso sul mercato. La marcatura CE ha origine dalla vecchia direttiva 72/23/CEE n. 23 del 19 febbraio 1973 (direttiva "Bassa Tensione") ed è stata poi estesa a tutte le direttive di prodotto Nuovo Approccio. La marcatura CE non è un marchio di qualità né di origine. Con essa il fabbricante dichiara esclusivamente che sono stati rispettati tutti i requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale così come espressamente richiesto dalla direttiva di prodotto Nuovo Approccio scelta e utilizzata. La marcatura CE è l'atto formale con il quale il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla direttiva di prodotto e da ogni altra specifica tecnica applicabile al proprio prodotto. E' consentito (e perfino consigliabile, come vedremo in seguito, anche a causa della "manomissione cinese") apporre altri marchi, in particolare marchi di conformità a norme nazionali o europee, a condizione però che essi non creino confusione con la marcatura CE. Qualora il prodotto rientrasse nella categoria di Macchine a basso/medio rischio o tra i componenti di sicurezza, sarà sufficiente redigere una autocertificazione CE (Relazione Tecnica di Conformità); in questo modo saremo esentati dall'obbligo di sottoporre il prodotto al controllo di un ON, ma saremo comunque tenuti a conservare l'autocertificazione nel luogo di fabbricazione per almeno 10 anni dalla data di produzione o, nel caso di fabbricazione in serie, da quella del suo ultimo esemplare. |