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RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Con il Decreto Legge n. 151 approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 luglio 2005, il Governo ha recepito le Direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE  WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), volta a prevenire e limitare il flusso di rifiuti di apparecchiature destinati alle discariche, attraverso politiche di recupero e riciclo degli apparecchi e relativi componenti. La Direttiva suggerisce agli Stati membri di applicare il concetto della responsabilità estesa del produttore. Dovrebbe infatti ricadere sui produttori l'obbligo di provvedere al finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclo e corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una volta giunte al termine del ciclo di vita. Tale responsabilità è individuale per i prodotti immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della Direttiva (13 Agosto 2005) e collegiale per i prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Le Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE definiscono le procedure di riduzione, eliminazione, reimpiego, smaltimento e trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici. A questo scopo vengono considerate singolarmente le fasi del ciclo di vita del prodotto, a partire da quella di progettazione. In questa prima fase viene vietato o limitato l’utilizzo di determinate sostanze quali mercurio, piombo, cadmio, cromo esavalente (fatti salvi eventuali regimi di esenzione a riesame stabiliti di volta in volta dalla Commissione). Dopo l'immissione sul mercato viene presa in considerazione la raccolta differenziata dei rifiuti ecotossici, in modo da destinarli il più possibile verso un trattamento controllato. Al produttore/rivenditore compete l’obbligo di indicare, all’interno delle istruzioni per l'uso, il divieto di smaltire i RAEE tra i rifiuti urbani, descrivere i sistemi di raccolta e reimpiego, informare circa i potenziali effetti tossici sull’ambiente e sulla salute umana e, al limite, indicare le sanzioni previste in caso di inadempienza. Le suddette Direttive mirano soprattutto a limitare l'uso di determinate sostanze tossiche nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a rendere meglio compatibile con l'ambiente il recupero e il riciclo dei relativi rifiuti.

La Direttiva 2002/96/CE in particolare stabilisce misure e procedure finalizzate a:
  1. prevenire la produzione di rifiuti da metalli pesanti e ritardanti di fiamma;
  2. promuovere il reimpiego, il riciclo e altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
  3. sensibilizzare, sotto il profilo ambientale, i soggetti che partecipano al ciclo di vita di queste apparecchiature (produttori, distributori, consumatori e tutti gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;
  4. ridurre l'uso di sostanze nocive nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ambito di attività del DL
Il DL 151 impone la limitazione e l'eliminazione sul territorio nazionale di alcune sostanze nocive presenti in determinati prodotti. Dal 1° luglio 2006 (salvo approvazione di regimi di esenzione a riesame) è proibito l'utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE). Per il 31 dicembre 2008 i suddetti inquinanti andranno contenuti entro la soglia dei 4 Kg l'anno pro capite. Infine, dal gennaio 2007, per i rifiuti informatici e relativi alla telefonia, il decreto impone ai produttori una percentuale di recupero pari almeno al 75% del peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% del peso medio per apparecchio.

Gli effetti sul costruttore e sul consumatore
Dal 13 agosto 2006 è scattato l'obbligo di ritiro dell'usato a fronte dell'acquisto di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico dello stesso tipo. Quindi, tutti i prodotti immessi sul mercato dopo questa data dovranno riportare, in modo chiaro e indelebile, sulla scatola dell'imballaggio e nelle istruzioni per l'uso (ma soltanto quando, per le ridotte dimensioni, non sia possibile applicarle direttamente sul prodotto), le indicazioni sul produttore e il simbolo RAEE per la raccolta differenziata. Produttori e rivenditori dovranno informare gli acquirenti circa le modalità di raccolta differenziata, gli effetti dei rifiuti tossici sull'ambiente e le sanzioni previste per i trasgressori. Acquistando un nuovo prodotto, elettrico o elettronico, il consumatore si avvantaggia del ritiro, obbligatorio e gratuito, del proprio usato a carico del commerciante esercente.

Il simbolo del bidone
Il consumatore dovrà perciò prendere confidenza con un nuovo pittogramma che indica l'obbligo di raccolta differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche: un contenitore di spazzatura mobile barrato. Andrà stampato in modo intelligibile e indelebile sul prodotto stesso e all'interno della documentazione accompagnatoria. L'etichetta raffigurante il pittogramma andrà stampata, in modo visibile e indelebile, direttamente sugli apparecchi, all'interno delle istruzioni per l'uso e sulle confezioni.

 

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