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| 2006/42/CE - La nuova direttiva macchine: le novità introdotte |
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La nuova direttiva macchine 2006/42/CE del 17 maggio 2006 abroga la 98/37/CE. Dal 6 marzo 2010 è in vigore in Italia con recepimento D.Lgs 17/2010 e pubblicazione su G.U. n. 41 del 19/02/2010. Il campo di applicazione La nuova direttiva chiarisce una serie di punti che nella precedente edizione avevano comportato difetti interpretativi (es.per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti sul lato pratico viene introdotto il nuovo concetto di "quasi-macchina") e ne esplicita altri (es. l'inserimento degli "accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie tra i componenti ricadenti nello scopo e per i quali è richiesta la marcatura CE). Gli apparecchi esclusi Vengono specificati i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica solo la direttiva 2006/95/CE "Bassa Tensione":
I sottoinsiemi di macchine rientravano già nella precedente direttiva. Il fabbricante è tenuto a corredarli di un'apposita dichiarazione. Tuttavia, spesso, la nozione di sottoinsieme è stata da più parti male interpretata, o in modo eccessivamente ampio (una macchina trattata come sottoinsieme in quanto con funzionamento autonomo) o in modo troppo restrittivo (un semplice componente trattato come sottoinsieme) per cui si manifestavano sempre lacune nelle dichiarazioni. La definizione di "quasi macchine" Si tratta di insiemi che costituiscono una macchina ma che, da soli, anche assemblandoli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate in altre macchine o in altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva. Il fabbricante delle quasi-macchine è tenuto ad accompagnarle con un'apposita dichiarazione d'incorporazione e dalle istruzioni per l'assemblaggio delle stesse con le altre parti. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione stessa. L'Allegato IV L'elenco delle macchine ritenute "più pericolose" è stato oggetto di diverse modifiche. Entrano a far parte dell'Allegato IV gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio (ad es. le pistole spara chiodi) o altre macchine ad impatto. Sono state tolte dall'elenco le macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici. Componenti di sicurezza C'è un nuovo Allegato V che contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza di cui la Commissione si riserva il diritto di aggiornamento (con l'assistenza di un "Comitato Macchine") e che riporta l'elenco indicativo dei componenti di sicurezza inseribili nello scopo. Dichiarazioni CE La nuova direttiva prevede solo 2 tipi di dichiarazione (Allegato II):
Marcatura CE L'esposizione della marcatura CE presenta le seguenti novità (Allegato III):
La nuova Direttiva Macchine prevede, per le macchine non riportate all'interno dell'Allegato IV, un controllo interno sulla fabbricazione: nel nuovo Allegato VII si trovano le indicazioni di come costituire il fascicolo tecnico della costruzione (FTC) con i relativi allegati, oltre che la documentazione tecnica da prevedere per le quasi-macchine (tra cui in Allegato VI le istruzioni per l'assemblaggio). Per le macchine si parla di fascicolo tecnico della costruzione, mentre per le quasi-macchine si parla di documentazione tecnica pertinente. Per le macchine (e i componenti di sicurezza) che rientrano nell' Allegato IV si distinguono due casi:
Requisiti essenziali di sicurezza (RES) Per quanto riguarda i RES materia di requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I), si evidenziano le seguenti varianti/novità:
Non c'è più il requisito 1.2.8 che prescriveva che il software di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego. Istruzioni per l'uso Viene meglio specificato e notevolmente ampliato il contenuto e gli obiettivi delle istruzioni che accompagnano le macchine, vengono forniti chiarimenti per le lacune circa le traduzioni in lingua e viene introdotta la definizione di "istruzioni originali". |