micrografica, Sabato 04 Settembre 2010
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2006/42/CE - La nuova direttiva macchine: le novità introdotte
La nuova direttiva macchine 2006/42/CE del 17 maggio 2006 abroga la 98/37/CE.
Dal 6 marzo 2010 è in vigore in Italia con recepimento D.Lgs 17/2010
e pubblicazione su G.U. n. 41 del 19/02/2010.


Il campo di applicazione
La nuova direttiva chiarisce una serie di punti che nella precedente edizione avevano comportato difetti interpretativi (es.per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti sul lato pratico viene introdotto il nuovo concetto di "quasi-macchina") e ne esplicita altri (es. l'inserimento degli "accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie tra i componenti ricadenti nello scopo e per i quali è richiesta la marcatura CE).

Gli apparecchi esclusi
Vengono specificati i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica solo la direttiva 2006/95/CE "Bassa Tensione":
  • elettrodomestici destinati a uso domestico
  • apparecchiature audio e video,apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione
  • macchine ordinarie da ufficio
  • disgiuntori, interruttori e motori elettrici
Inoltre vengono indicate le apparecchiature elettriche ad alta tensione alle quali la direttiva non è applicabile:
  • apparecchiature di collegamento e di comando
  • trasformatori
Il concetto di quasi-macchina
I sottoinsiemi di macchine rientravano già nella precedente direttiva. Il fabbricante è tenuto a corredarli di un'apposita dichiarazione. Tuttavia, spesso, la nozione di sottoinsieme è stata da più parti male interpretata, o in modo eccessivamente ampio (una macchina trattata come sottoinsieme in quanto con funzionamento autonomo) o in modo troppo restrittivo (un semplice componente trattato come sottoinsieme) per cui si manifestavano sempre lacune nelle dichiarazioni.

La definizione di "quasi macchine"
Si tratta di insiemi che costituiscono una macchina ma che, da soli, anche assemblandoli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate in altre macchine o in altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva. Il fabbricante delle quasi-macchine è tenuto ad accompagnarle con un'apposita dichiarazione d'incorporazione e dalle istruzioni per l'assemblaggio delle stesse con le altre parti. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione stessa.

L'Allegato IV

L'elenco delle macchine ritenute "più pericolose" è stato oggetto di diverse modifiche. Entrano a far parte dell'Allegato IV gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio (ad es. le pistole spara chiodi) o altre macchine ad impatto. Sono state tolte dall'elenco le macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

Componenti di sicurezza
C'è un nuovo Allegato V che contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza di cui la Commissione si riserva il diritto di aggiornamento (con l'assistenza di un "Comitato Macchine") e che riporta l'elenco indicativo dei componenti di sicurezza inseribili nello scopo.

Dichiarazioni CE
La nuova direttiva prevede solo 2 tipi di dichiarazione (Allegato II):
  1. IIA - la dichiarazione CE di conformità alla direttiva ed alle altre direttive in cui eventualmente ricade la macchina che va sottoscritta dal fabbricante;
  2. IIB - la dichiarazione d'incorporazione per le quasi-macchine. Questa dichiarazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei RES (requisitii minimi di sicurezza) ottemperati.
Entrambe le dichiarazioni contengono l'indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente o il fascicolo tecnico della costruzione (nome e indirizzo).

Marcatura CE
L'esposizione della marcatura CE presenta le seguenti novità (Allegato III):
  1. Deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.
  2. Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.
Iter CE
La nuova Direttiva Macchine prevede, per le macchine non riportate all'interno dell'Allegato IV, un controllo interno sulla fabbricazione: nel nuovo Allegato VII si trovano le indicazioni di come costituire il fascicolo tecnico della costruzione (FTC) con i relativi allegati, oltre che la documentazione tecnica da prevedere per le quasi-macchine (tra cui in Allegato VI le istruzioni per l'assemblaggio). Per le macchine si parla di fascicolo tecnico della costruzione, mentre per le quasi-macchine si parla di documentazione tecnica pertinente. Per le macchine (e i componenti di sicurezza) che rientrano nell' Allegato IV si distinguono due casi:
  1. Sono state costruite conformemente alle norme armonizzate e tali norme coprono tutti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute, allora il fabbricante può applicare una delle procedure seguenti:
  • a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII)
  • b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
  • c) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).
  1. Sono state costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante applica una delle procedure seguenti:
  • a) procedura di esame per la certificazione CE di cui (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
  • b) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).
Non esiste più la possibilità di presentare il fascicolo tecnico ad un organismo notificato senza che questo preveda alcuna verifica.

Requisiti essenziali di sicurezza (RES)
Per quanto riguarda i RES materia di requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I), si evidenziano le seguenti varianti/novità:
  • Arresto operativo: se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta.
  • Rumori e vibrazioni: è stato aggiunto il concetto che "Il livello dell'emissione di rumore/vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili"; inoltre la dichiarazione sulla potenza acustica emesso dalla macchina (da riportare sulle istruzioni) è necessario quando il livello di pressione supera gli 80 dB(A), nella precedente edizioe erano 85 dB(A).
  • Tre "nuovi" RES al punto 1 (in parte già contenuti in altri punti della vecchia direttiva).
Ergonomia
Non c'è più il requisito 1.2.8 che prescriveva che il software di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego.

Istruzioni per l'uso
Viene meglio specificato e notevolmente ampliato il contenuto e gli obiettivi delle istruzioni che accompagnano le macchine, vengono forniti chiarimenti per le lacune circa le traduzioni in lingua e viene introdotta la definizione di "istruzioni originali".
 
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