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Insiemi di macchine e rumore
Articolo apparso su: marcaturaCE.com
 
Per «installazioni complesse» s’intende un insieme di macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa produzione, sono disposti e installati in modo tale da essere solidali nel funzionamento. Le installazioni complesse costituiscono pertanto un insieme coerente. Questa disposizione si riferisce in particolare ai sistemi robotizzati e automatizzati. Le linee di produzione e le macchine speciali costituite da varie macchine sono installazioni complesse.
La definizione in questione è importante perché non avrebbe senso prevedere la conformità degli elementi (singole parti o componenti) o degli elementi costitutivi delle macchine (apparecchi, dispositivi, sottoinsiemi) alle disposizioni della direttiva considerate nel loro complesso:  la sicurezza deve essere concepita in maniera globale. Questo concetto è stato sempre presente nelle intenzioni degli estensori e gli articoli 4, paragrafo 2 e 8, paragrafo 6 ne sono una dimostrazione. L'esame di quest'ultimo articolo contiene un'analisi più approfondita. Sono compresi anche i grossi impianti, quali gli impianti di colata dei metalli e le macchine per carta. La definizione di «insiemi di macchine» deve applicarsi con buon senso e prudenza. Sarebbe inutile, ad esempio, estenderla a unità industriali complete come le centrali elettriche o le raffinerie di petrolio.

La questione se applicare la [[direttiva macchine]] ad un’installazione industriale complessa, in effetti, si pone soltanto al momento della prima messa in servizio di un’installazione completamente nuova; dopo la prima messa in servizio l’installazione evolve sotto la responsabilità del capo dell’impresa, che la modifica a fini di utilizzo: in questo caso, gli atti nazionali di recepimento della direttiva 89/655/CEE sono sufficienti a trattare le principali disposizioni di sicurezza applicabili. In questo senso la direttiva «macchine» non apporta alcun effetto utile per quanto riguarda la sicurezza di queste unità industriali e, seguendo il buon senso, essa non dovrebbe essere applicata a tali installazioni complete. Sarà invece spesso possibile delimitare, nell’ambito di questi grandi insiemi, i sistemi omogenei che possono essere ritenuti delle «macchine» rispetto alla definizione di cui all’articolo 1 della direttiva. Se la linea (impianto) in oggetto non può essere definita come macchina (insieme complesso), in quanto numerose sono le variabili che possono definire un “tale tipo impianto”, (una macchina piuttosto che un’altra, un collegamento, ecc.) anche nell’aspetto RUMORE, le macchine devono essere viste singolarmente e devono essere conformi singolarmente. Se la linea può essere definita come impianto complesso (tipo di macchina) la conformità rispetto all’aspetto RUMORE deve essere valutato nell’impianto in generale.

Rispetto dello stato dell’arte per la riduzione del rumore
La direttiva stabilisce che il progettista utilizzi tutti i mezzi disponibili per ridurre il rumore fin dalla fase di progettazione, ad esempio scegliendo materiali non metallici, assemblando componenti di forma, spessore e dimensioni tali da evitare che entrino in risonanza, inserendo giunti che consentano di ammortizzare le vibrazioni, evitando la caduta di pezzi da un’altezza eccessiva, regolando il flusso di fuoriuscita di aria compressa, ecc. È infatti più efficace ridurre il rumore alla fonte piuttosto che adottare soluzioni a posteriori (ad esempio aggiungendo una copertura insonorizzata della macchina): queste ultime possono presentare infatti degli inconvenienti, come una ridotta percezione delle informazioni da parte dell’operatore, surriscaldamenti indesiderati, riduzione delle aperture disponibili per alimentare o evacuare i pezzi, ecc., in generale, sono meno efficaci dei mezzi di riduzione del rumore integrati all’atto della progettazione. La direttiva non fissa valori limite al rumore emesso, ma il memorandum del CEN (CEN/CR 1100) prevede, con estrema precauzione, che il normatore possa indicare dei livelli medi raggiunti a una data determinata, per un tipo di macchina prodotta in serie (eventualmente per fascia di potenza, tipo tecnologico, ecc.). In quel caso le norme devono indicare chiaramente i codici di prova impiegati e le condizioni in cui è avvenuta la misurazione (materiali lavorati, frequenze di lavoro, ecc.). La direttiva non riguarda i problemi legati all’ambiente circostante.

D'altra parte non bisogna confondere il rumore emesso da una macchina con quello a cui sono esposte le persone e l'ambiente. Quest'ultimo dipende da numerosi fattori quali il numero delle macchine in funzione in uno stesso locale, il rumore emesso dalle altre macchine, il tipo di installazione (vicino a un muro, natura del muro, altezza del soffitto), ecc. Il limite imposto ad una macchina presa singolarmente non consentirebbe di valutare in via preliminare la sua influenza sulla salute degli operatori o sulla qualità dell'ambiente. La Commissione europea (Direzione generale «Ambiente») ha emanato la DIRETTIVA RUMORE MACCHINE (NED) - 2000/14/CE che fissa i valori limite delle [[emissioni acustiche]] per le macchine che operano in esterno: si vuole estendere il campo di applicazione delle direttive di vecchio approccio in vigore in materia, con particolare attenzione alle macchine edili.
 

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