home writings Commenti normative 2006/42/CE Macchine - Traduzione delle istruzioni originalì
2006/42/CE Macchine - Traduzione delle istruzioni originalì

La direttiva 2006/42/CE Macchine sottolinea che le uniche istruzioni d'uso aventi valore legale sono quelle redatte e validate dal fabbricante e accompagnate con la dicitura “istruzioni originali”. Specialmente nel caso di prodotti seriali, la traduzione delle istruzioni d’uso ricalca clonicamente quelle originali e quindi esse vengono spesso interpretate dal fabbricante alla stregua di un noioso accessorio che va ad incidere sul costo finale del prodotto.

In linea di principio, con la vendita del prodotto attraverso i canali di distribuzione e quindi anche all'estero, sarebbe contro la legge pretendere di demandare l'onere della traduzione delle istruzioni d’uso al cliente finale. E’ però possibile accordarsi diversamente in sede contrattuale.

La cattiva traduzione delle istruzioni d’uso ha dato luogo in passato a incidenti sul lavoro anche gravi. E’ evidente che le istruzioni d’uso e le avvertenze sono sempre più strategiche e legate a filo doppio con il ciclo di vita del prodotto e la sua sicurezza. Di norma, la responsabilità del difetto nelle istruzioni originali ricade, per legge, sul fabbricante o sul suo legale mandatario nella comunità europea. Nel caso in cui la macchina venisse immessa in un mercato di destinazione la cui lingua è diversa da quella del paese di fabbricazione, occorre stabilire un soggetto che se ne assuma la responsabilità, ma questi potrà avere soltanto  tre ruoli:
  1. il fabbricante stesso;
  2. il suo mandatario nella comunità europea;
  3. il soggetto importatore responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato di destinazione.
Il cliente finale, anche qualora si identificasse con l’importatore, non dovrebbe mai ricoprire neppure uno di questi suddetti tre ruoli. Nel caso però che il cliente si facesse volontariamente carico della traduzione delle istruzioni originali, allora egli si renderà anche direttamente responsabile della corretta traduzione delle stesse.

In proposito è intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha stabilito che l’importatore non può ritenersi responsabile della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (Res) installati sul prodotto, ma lo è invece per l'eventuale cattiva traduzione delle avvertenze e istruzioni d’uso da lui effettuate.

In considerazione dei tre soggetti sopracitati, elettivamente responsabili dell'immissione del prodotto sul mercato di destinazione,  per la traduzione delle istruzioni d'uso si può incaricare quel cliente che si autodichiarasse importatore, o comunque un soggetto che prenda in consegna il prodotto dal fabbricante allo scopo di attuarne l'immissione sul mercato di destinazione e/o sul cliente finale.

Quanto detto vale anche al contrario, e cioè nel caso in cui il fabbricante non avesse sede nell’Ue. In ogni caso, non potrebbe mai essere il cliente finale (se egli non è anche l'importatore del prodotto) il soggetto che dovrà prendersi carico della traduzione delle avvertenze e istruzioni d’uso, perché ciò avverrebbe in chiara violazione della norma di legge. Pretendere di imporre l’onere, e quindi la responsabilità, della traduzione delle istruzioni d'uso al cliente finale è un comportamento, in linea di principio, da evitare. In sede contrattuale e con il beneficio dell’applicabilità, si può invece concordare con il cliente/importatore che la traduzione delle istruzioni d’uso sarà a suo carico, ma esse andranno sempre accompagnate dalle istruzioni originali redatte nella lingua del fabbricante. In tal caso sarà il cliente/importatore ad assumersi totalmente e in proprio la responsabilità circa i contenuti della traduzione da lui effettuata.
 

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