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Commercializzazione di prodotti non marcati CE
Un caso esemplare di macchine da imballaggio, non a norma e non marcate CE, importate in Italia dalla Cina. Il produttore cinese, più volte sollecitato, per tutta risposta ha inviato all'importatore italiano un collo di etichette CE.
Si tratta di un caso estremo (benché nei rapporti tra gli importatori Ue e il mercato cinese questa è la regola), ma cosa bisogna fare per la messa a norma e la commercializzazione di prodotti che dal 6 marzo 2010 giungono in Italia non marcati CE?

Quando è possibile (sindrome cinese a parte), ci si deve sempre rivalere nei confronti del fornitore extracomunitario. E’ da tenere presente che se nei confronti del fornitore extracomunitario si riesce in qualche modo ad applicare la legge italiana (es. facendo pressione sul mandatario garante per il territorio nazionale), tutte le forniture non conformi a norma imperativa di legge (dal 6 marzo 2010 la norma imperativa di legge, per la direttiva macchine, è il decreto 17 /2010, che abroga e sostituisce il precedente 459/1996) sono da considerare commercialmente nulle, nonché in violazione con le norme imperative vigenti e perciò punibili con il risarcimento dei danni economici subiti.

E’ vietato immettere sul mercato Ue, o mettere in servizio, un prodotto che non sia conforme alle disposizioni di legge applicabili. Dal 6 marzo 2010, quindi, tutti i fabbricanti extracomunitari, che intendono affacciarsi con i propri prodotti sul mercato Ue, dovranno applicare la direttiva di riferimento (es. la 2006/42/CE per le macchine). In caso contrario, colui che commercializzerà tali prodotti sul territorio Ue, incorrerà in una palese violazione di legge che lo esporrà a sanzioni amministrative (art. 15 Dlgs. 81/08), a sanzioni penali (art. 23 Dlgs. 81/08) e ad eventuali sequestri fino al ritiro dal mercato del prodotto.

Il legislatore comunitario ha preso atto che in passato fabbricanti e importatori hanno tentato di eludere la legge, c'era infatti la tendenza a fare dei calcoli economici (sfido la legge e alla fine ci guadagno). A fronte di queste elusioni, il legislatore comunitario ha voluto impostare delle sanzioni che fossero veramente deterrenti, cosicché ora esse sono pecuniarie e commisurate al fatturato. E’ stata introdotta anche la possibilità di sequestro e ritiro dal mercato del prodotto non a norma.

Il nuovo pacchetto comunitario, oltre a regolamentare l'immissione sul mercato, prevede che vi siano controlli sul mercato interno e alle frontiere di Stato. Il regolamento 765/2009, entrato in vigore a gennaio 2010, affida alle dogane il compito di effettuare controlli ed eventualmente sospendere l’ingresso (libera pratica) di certi prodotti non a norma, qualora venisse riscontrato trattarsi di prodotti pericolosi, ovvero, qualora venisse riscontrato trattarsi di prodotti non conformi alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti. La dogana potrebbe sospendere l'immissione in libera pratica di tali prodotti, anche sollevando a causale il regime di transito doganale. Ciò significa che il prodotto rimarrebbe stivato in dogana, oppure potrebbe venire avviato un iter speciale di blocco provvisorio; infine potrebbe venire assegnata la destinazione del prodotto verso un paese terzo. In base all'applicazione del regolamento, la dogana può quindi fermare l’ingresso sul mercato del prodotto, giacché non è necessario che sussista un pericolo intrinseco evidente, ma è sufficiente che il prodotto non riporti le debite marcature previste dalla direttiva che, come detto, dal 6 marzo 2010 è obbligatorio applicare in forma chiara e indelebile sul prodotto stesso.
 



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