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Le norme armonizzate nella dichiarazione CE
Può capitare che alcune aziende tendano a non indicare sulla dichiarazione CE di conformità le norme armonizzate utilizzate. La difficoltà sorge dal fatto che l'indicazione delle norme armonizzate fornirebbe un appiglio alle autorità di vigilanza per cavillose e quasi sempre infondate contestazioni circa la conformità dei prodotti.

Tale comportamento non è vietato dalle direttive di prodotto.  La direttiva di prodotto afferma soltanto che, all'occorrenza, si possono indicare le norme armonizzate utilizzate nel corso dell'iter di abbattimento dei rischi. D'altronde si tratta di un comportamento che si traduce poi in una limitazione delle opportunità argomentative in caso di contenzioso. Le norme armonizzate non sono obbligatorie, ma se vengono applicate allora andranno indicate sulla dichiarazione CE di conformità.

La norma armonizzata è un ottimo biglietto di presentazione, ed è utile indicarla nella dichiarazione CE di conformità. Qualora le norme armonizzate non venissero indicate, si cessa automaticamente di beneficiare di quella presunzione di conformità di cui ci si vorrebbe peraltro avvalere compilando l'autodichiarazione di fabbricazione propria. La marcatura CE dà infatti diritto al prodotto di poter circolare liberamente nel mercato comunitario. Qualora invece le norme armonizzate di riferimento non venissero indicate, le autorità competenti sarebbero autorizzate a pensare che il prodotto non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza (Res), nel qual caso andrebbe spiegato loro che ci si è affidati a norme di "buona tecnica" di nostra elaborazione. In quest'ultimo caso la questione si compicherebbe alquanto, perché non sarebbe facile prendersi la briga di voler fare meglio di norme armonizzate già pensate e standardizzate da un pool di tecnici appositamente inquadrato, come lo è quello del Consiglio Europeo, e pertanto dovremmo essere noi fabbricanti a dover dimostrare di aver fatto meglio di quello standard, la qual cosa non sarebbe impossibile ma sarebbe decisamente dispendiosa in termini di tempo e denaro.

Dunque, di fronte a tutto questo, il soggetto che non indica le norme armonizzate, prima di tutto si presenta male, perché nella sua presunzione di conformità si fa garante in forma autoreferenziale anche dell'iter obbligatorio di analisi dei rischi. Infatti, il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza è obbligatorio. Invece, con l'applicazione delle norme armonizzate, si presuppone, per diretta conseguenza, di poter dimostrare la conformità con i Res applicabili con la direttiva di riferimento adottata.

Le attività ispettive di controllo tendono ad accontentarsi sempre meno di verificare che al prodotto sia stata diligentemente applicata la marcatura CE, ma si spingono vieppiù ad indagare in profondità nella valutazione dello standard ufficiale di riferimento, in risposta a quei requisiti essenziali, espressamente imposti dalla direttiva, così da poter verificare che il fabbricante non se li è inventati di sana pianta. Presentando il prodotto corredato di documentazione tecnica tale da dimostrare di aver adottato, in tutto e per tutto, le soluzioni tecniche ufficiali approvate dalla Ue, allora sarà l'autorità ispettiva stessa, nella peggiore delle ipotesi, a dover dimostrare il contrario.
 
Il documento per eccellenza nel quale è contenuto tutto il percorso normativo del prodotto è il fascicolo tecnico (FT), il quale deve dare atto che si è seguita una peculiare metodologia (procedura iterativa) nell'affrontare l'analisi dei rischi sul prodotto (Allegato I della 2006/42/CE). Con il fascicolo tecnico si deve potere dimostrare che si sono analizzati dettagliatamente i potenziali rischi, i quali dovranno essere stati opportunamente ridotti e adeguati ai Res tramite l'esecuzione di prove di laboratorio specifiche.

L'applicazione delle norme armonizzate presuppone sempre l'aver seguito una corretta analisi dei rischi. Qualora la soluzione tecnica adottata sul prodotto fosse coincidente con la  norma armonizzata utilizzata, sarà sufficiente indicare quest'ultima nella dichiarazione CE di conformità e, in tal caso, per la validazione della soluzione tecnica compatibile con la norma armonizzata, non sarà più necessario scendere ulteriormente nel dettaglio dell'analisi dei rischi. All'occorrenza però si dovrà comunque sempre dimostrare di aver eseguito le prove e i test di laboratorio previsti dalla norma armonizzata stessa. Ma quest'ultima è senz'altro una garanzia di congruenza legale di gran lunga più efficiente rispetto ad una norma di "buona tecnica", progettata fin che si vuole con grande acume ed expertise, ma votata all'esclusività e pertanto autoreferenziale.
 



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