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| La dichiarazione CE di conformità e la persona autorizzata a firmare |
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La nuova direttiva 2006/42/CE Macchine introduce l'obbligo di indicare la persona autorizzata a firmare la dichiarazione CE di conformità e di costituire il fascicolo tecnico (FT).
Quali responsabilità comporta tale incarico? Se la persona indicata sulla dichiarazione CE di conformità cessa il proprio rapporto con il fabbricante, quali saranno le conseguenze per quelle macchine certificate e già immesse sul mercato? Nel caso, è possibile indicare in dichiarazione un consulente esterno? Oppure è possibile indicare genericamente la ragione sociale del fabbricante in quanto persona giuridica? Le responsabilità connesse all'incarico di addetto alla documentazione tecnica possono variare e ciò dipende dalla consistenza e dal grado di responsabilità assunte con l'incarico stesso. In ogni caso l'incarico minimo in questione consiste nella composizione del FT; in aggiunta a ciò l'incaricato potrebbe anche decidere su determinate scelte in ordine all'analisi dei rischi e, infine, alla firma della dichiarazione CE di conformità, la quale rappresenta l'atto finale e maggiormente responsabilizzante. Se l'incaricato cessa il proprio rapporto di lavoro con il fabbricante, è evidente che, dal punto di vista legale, cesserà anche la sua responsabilità, in quanto essa è legata al ruolo assunto internamente all'azienda fabbricante e non alla persona fisica in se stessa. L'azienda, dal canto suo, sarà però obbligata a sostituire immediatamente il ruolo rimasto vacante, perché, con l'ingresso della nuova direttiva 2006/42/CE, è tassativa l'indicazione di una persona autorizzata che si occupi di compilare il FT ed eventualmente di firmare la dichiarazione CE di conformità. Ma anche in assenza di una figura professionale responsabile, il fabbricante dovrà comunque produrre il FT qualora esso venisse richiesto dall'autorità competente, altrimenti queste presumono che il prodotto non è conforme. Lo stesso principio vale anche per le "quasi macchine". Il valore normativo del FT, nella nuova direttiva macchine, è stato trasferito sulla documentazione tecnica pertinente; perciò un adempimento identico viene richiesto anche per la certificazione CE delle quasi macchine, pur considerando che, sebbene in regime parallelo con le macchine, per le quasi macchine vige una minore severità in ordine alla valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza (Res). Il responsabile che compare in calce alla dichiarazione CE di conformità non può essere una persona giuridica, ma dovrà essere necessariamente una persona fisica. Taluni fabbricanti, per comodità propria, vorrebbero individuare un soggetto utilmente responsabile e adattabile a tutte le situazioni. Ma nei contenziosi per danni da prodotto compaiono sul banco degli imputati quasi sempre soggetti progettisti, o comunque soggetti fisici, che hanno firmato di proprio pugno la dichiarazione CE di conformità. Per inciso, va ribadito che la responsabilità giuridica di chi ha firmato la dichiarazione CE di conformità è di maggior rilievo, in quanto passa in giudicato per primo, rispetto a quel professionista o impiegato che invece ha sottoscritto soltanto il FT e che, per ciò stesso, rimane quasi sempre dietro le quinte o non compare mai nel dibattimento. Ma anche qualora la firma avvenisse genericamente a titolo dell'azienda, ciò comporterebbe in ogni caso una responsabilità assunta direttamente dal titolare dell'azienda stessa. In un contenzioso la formula della serie "Sì, io firmavo ma non sapevo niente" non ha alcun valore difensivo. La sottoscrizione della dichiarazione CE di conformità è un atto di assunzione di responsabilità molto più pieno che non l'autorizzazione a comporre il FT. |