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Un po' di chiarezza sul diritto/dovere d'informare
Per stabilire se un fabbricante avrebbe dovuto o meno fornire una certa informazione, occorrerà accertare se egli, al momento della chiusura in stampa del manuale d'uso, era a conoscenza di quell’informazione. Nel caso, andrà pure accertato se egli aveva o meno il dovere di trasmetterla e se si trattava di un’informazione obiettivamente utile per l’operatore, nonché indispensabile ai fini della sua sicurezza e del buon funzionamento del prodotto.

Di regola, si ritiene legittima l’ignoranza del fabbricante circa un determinato aspetto del prodotto quando, in base allo stato della tecnica al momento della redazione del manuale d'uso, era impossibile conoscere tale difetto. D'altra parte, il fabbricante ha il dovere di procurare tutte le informazioni sul prodotto ricavabili dallo stato della tecnica e dell’arte nel settore in cui opera. In particolare, il fabbricante deve trarre tutte le conseguenze che possono derivare dalla viva esperienza di cui egli è depositario nel proprio settore di attività.

L'utente finale dal canto suo dovrà ben sapere che l'obbligo del fabbricante di fornire istruzioni, sancito da una direttiva di prodotto Nuovo Approccio recepita con leggi nazionali, non potrà essere usato come pretesto per imporre al fabbricante la diffusione di informazioni che normalmente questi non è tenuto a divulgare. Sarà il fabbricante a valutare, in virtù della propria esperienza e secondo i gradi di pertinenza con la direttiva di prodotto, a stabilire che cosa l'operatore dovrà conoscere e che che cosa questi non avrà il diritto di ignorare. Il fabbricante non sarà tenuto a ricordare all’utente gli obblighi derivanti dalla legge (che può variare a seconda del luogo) in merito all'uso del prodotto.

In materia di sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute, gli utenti di tipo professionistico non potranno legittimamente ignorare lo stato dell’arte vigente nel settore in cui operano ed utilizzano il prodotto acquistato. Il rispetto di tali regole è infatti determinante ai fini dell’utilizzazione di taluni prodotti. Una direttiva di prodotto Nuovo Approccio non impone al fabbricante di spiegare all'operatore regole che questi è tenuto a conoscere a priori circa l'uso del prodotto. Per contro, il fabbricante ha espressamente il dovere di dichiarare eventuali controindicazioni riguardanti le modalità d'impiego errato del prodotto.

Un prodotto autodichiarato e marcato CE non può essere considerato rispondente ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S.) se non è commercializzato completo di manuale d'uso redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive Nuovo Approccio.

 

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